provinciale o interprovinciale, tutti i docenti di ruolo assunti dal 22/23 e precedenti;
provinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25;
interprovinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE;
provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 23/24 e in ruolo dal 24/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero;
provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 24/25, se viene confermata la disposizione dello scorso anno e se rientranti in una delle deroghe.
Non ancora pervenuta la risposta per i docenti vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25 per i quali si attende la firma del Contratto.
Queste le deroghe di cui al CCNL 19/21 [deroghe che saranno recepite nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/28 come nel CCNI 25/28 sulla mobilità]:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, per una sola provincia, per uno dei seguenti motivi:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia. Di conseguenza, è possibile presentare domanda:
provinciale (ossia nella provincia in cui si è titolari) oppure
interprovinciale (ossia in una provincia diversa da quella di titolarità)
Quanto alle preferenze esprimibili nell’istanza, per la scuola dell’infanzia e primaria è possibile indicare sino a 20 preferenze, sino a 15 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le preferenze possono essere puntuali (ossia singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia).
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
i docenti in esubero nella provincia;
i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità;
i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
[per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].
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19/06/2025
12/06/2025
SI AVVISANO TUTTI GLI ISCRITTI CHE DAI VARI AMBITI TERRITORIALI STANNO procedendo al controllo e alla verifica dei dati dichiarati nell'istanza di mobilità comprensiva di allegati. Verificate la mail perchè in caso di integrazione dei dati dovete integrare LA DOCUMENTAZIONE richiesta al fine di una convalida veloce della domanda, altrimenti controllate in ARCHIVIO DELLE ISTANZE ON LINE.
27/02/2025
Superamento dei vincoli con ampliamento delle deroghe, aumento delle garanzie individuali, riconoscimento continuità e valorizzazione del servizio a tempo determinato, estensione fino a 15 province per le domande Ata
29/01/2025
22/02/2024
13/02/2024
Il DM 255/2023 e l’incognita sulla mobilità
La pubblicazione del DM 255/2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024, inerente la “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso” nella scuola secondaria di primo e secondo grado ove si prevede la razionalizzazione di alcune di esse ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali, sta generando molti interrogativi circa la ricaduta del provvedimento sulle operazioni di mobilità a.s. 2024/2025, oltre a quelli segnalati sul sito in relazione alla prossima apertura della fase di aggiornamento delle GAE e delle GPS.
Ci si riferisce all’abilitazione già in possesso del docente nella cdc di titolarità come requisito valido per l’altra cdc appartenente al medesimo accorpamento, ai fini del passaggio di ruolo o di cattedra. L’entrata di vigore del decreto regolerà i prossimi concorsi, ma rimane piuttosto indefinito l’aspetto del riconoscimento del titolo ottenuto in una pregressa procedura abilitante.
Appare necessario un chiarimento da parte del ministero prima che dilaghino interpretazioni soggettive ed estemporanee; come FLC CGIL abbiamo inviato un primo interpello l’8 febbraio scorso appena ricevuto il testo e, in assenza di riscontro, un nuovo sollecito con richiesta di incontro urgente proprio questa mattina 13 febbraio. Qui il passaggio nodale:
“…poiché il DM 255/2023 ha revisionato i requisiti di accesso ad alcune classi di concorso e realizzato accorpamenti tra insegnamenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, pur consapevoli di quanto contenuto all’art. 2 del decreto, ovvero che “relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado” (…) è urgente chiarire se i docenti già abilitati (ad es. a seguito del superamento del concorso ordinario bandito con il D.D. n. 499 del 21 aprile 2020) in una delle classi di concorso ora accorpate (es. A-01 e A17) possono considerarsi abilitati per entrambe le classi.
Pubblicazione ASSEGNAZIONI E UTILIZZAZIONI CALABRIA: Cosenza e Reggio Calabria pubblicano il 7 agosto sostegno, il 10 agosto posto comune. Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia pubblicano il 10 agosto sostegno e tra il 12 e il 14 agosto posto comune. L'amministrazione vuole cercare di avere il 1 settembre tutti i docenti nelle scuole.
Prenotazione consulenza nelle sedi di Catanzaro, Soverato, Lamezia Terme: è necessario compilare il modulo google
Per l’a.s. 2023/24 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 15 giugno al 5 luglio 2023; il personale ATA potrà presentare le istanze dal 21 giugno al 7 luglio 2023.
Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è prorogata per l’anno scolastico 2023-24 con Intesa del 13 giugno 2023.
13/06/2023
06/06/2023
24/05/2023
docs.google.com/forms/u/1/d/1n4CS-hskBDoxQpGyHNToXQum3We-VMAydTQqD5Zj46E/edit?usp=drive_web
Nessuna modifica al CCNI: il ministero emana l’ordinanza ministeriale per recepire le leggi. I docenti neo-assunti accedono alle domande in via preventiva nell’attesa di un provvedimento chiarificatore.
01/03/2023
Fornite importanti indicazioni sulle spese ammissibili. I progetti potranno essere presentati dal 28 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023.
23/12/2022
ARRETRATI IN AUTOMATICO A TUTTO IL PERSONALE CON EMISSIONE SPECIALE IL 20 DICEMBRE 2022
30 Luglio 2022
26 Luglio 2022
https://www.istruzione.calabria.it/catanzaro/m_pi-aoouspcz-registro-ufficialeu-0004455-26072022/
21 Luglio 2022
https://www.istruzione.calabria.it/catanzaro/m_pi-aoouspcz-registro-ufficialeu-0004364-21072022/