VERTENZE 

per tutti i lavoratori della scuola, dell'afam, dell'università

Azioni legali per la tutela individuale


PER AVVIARE UNA VERTENZA LEGALE CON LA FLC CGIL AREA VASTA CZ, KR, VV  A TITOLO INDIVIDUALE è necessario RECARSI NELLA SEDE TERRITORIALE DI APPARTENENZA o contattare il proprio consulenza di fiducia per verificare l'ISCRIZIONE ALLA FLC CGIL prima di COMPILARE IL MODULO GOOGLE e avviare una vertenza:

VERTENZE FLC CGIL - Moduli Google 

Una volta compilato il modulo con tutti i dati precisi arriverà una e-mail dettagliata con tutti i documenti da preparare per la'avvio della vertenza. Si può fare anche tutto on line senza recarsi in presenza.


21.03.2024

Carta docente: per la Corte di Cassazione è inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara


La Corte di Cassazione, con ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara con cui veniva chiesto di chiarire se il beneficio della “carta docente” spettasse anche a coloro che hanno maturato servizio con supplenze brevi.


Nei prossimi giorni il nostro Ufficio legale metterà a disposizione un approfondimento dei contenuti e degli effetti di questa pronuncia sulle vertenze in corso. 


19/02/2024

Carta docente: nuovo rinvio in Corte di Cassazione


Il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione (in allegato) perché questa si esprima sulle questioni che non erano state poste alla sua attenzione con il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto dello scorso anno e che pertanto non avevano trovato soluzione da parte della Corte con la sentenza emessa a ottobre del 2023.

In particolare il giudice remittente ha chiesto chiarimenti sulla possibilità che il beneficio della “carta docente” spetti anche a coloro che hanno maturato servizio con supplenze brevi.

Nel dettaglio:

In attesa della decisione della Corte il Tribunale di Novara ha sospeso la decisione.

Adesso occorrerà dapprima attendere che la Corte di Cassazione valuti l’ammissibilità del rinvio in questione e, se così fosse, l’emissione di una nuova sentenza che fornisca le soluzioni ai quesiti posti.

In ragione di ciò è necessario che le strutture territoriali informino quanto prima i propri uffici legali della novità intercorsa.

Inoltre, qualora in questa fase le strutture ricevessero richiesta di avviare il ricorso per il riconoscimento della “carta docenti” da parte di docenti precari - i cui periodi di servizio sono riconducibili alle caratteristiche sopra evidenziate - è opportuno che gli interessati vengano compiutamente informati circa l'esigenza di valutare dapprima l'esito del nuovo giudizio in Cassazione. 

Il nostro Ufficio legale nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e/o chiarimento.


Carta docente, la Cassazione conferma la nostra linea: tutti i docenti precari ne hanno diritto. Ora avanti con le vertenze

Pubblicata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Prosegue il nostro impegno per le altre tipologie di personale

Continuiamo  con le vertenze per tutti i precari con contratto fino al termine delle attività didattiche si precisa che la vertenza è gratuita per tutti gli iscritti con delega tesoro.

30/10/2023

21/09/2023

Vertenza carta del docente: il Tribunale di Taranto rinvia alla Corte di Cassazione il merito della questione


Il Tribunale di Taranto con un’ordinanza pubblicata nella primavera scorsa e relativa alla questione del riconoscimento della carta del docente al personale precari, in applicazione della riforma Cartabia, ha rimesso la questione al primo Presidente della Cassazione affinché se ritenute ammissibili, trasmettesse la causa alla competente sezione lavoro della Cassazione affinché si pronunciasse su alcune questioni riguardanti l’erogabilità della carta docente anche al personale precario in particolari situazioni (se con contratti a termine fino al 30 giugno o anche fino al termine delle lezioni; se a favore anche di docenti con spezzoni di orario etc., etc.).


Alla luce di quanto sopra, molti tribunali hanno rinviato le udienze in attesa di conoscere gli esiti della Cassazione Sezione Lavoro la cui udienza è fissata per il 4 ottobre, come da decisione del primo Presidente, allegata alla presente.

Proprio a causa di ciò alcuni tribunali stanno attendendo detta data prima di decidere. 


FLC CGIL AREA VASTA: ricorso per il riconoscimento del gradone stipendiale 3-8 per gli immessi in ruolo post 2011

Sono molteplici le sentenze di merito, confermate anche da sentenze della Corte di Cassazione, che stanno riconoscendo, in adeguamento alla contrattazione collettiva interna e alle direttive comunitarie, l’applicazione del previgente gradone stipendiale 3-8 anni, abolito dalla contrattazione nazionale economica del 2011, anche ai docenti e al personale ATA immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, con nomina anche solo giuridica precedente al 2011, con almeno un anno di servizio a termine precedente.

Tali sentenze confermano il diritto degli immessi in ruolo post 2011 all’applicazione, equiparando tutto il servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che prevedeva quel gradone stipendiale 3-8, ora abolito.

Tale orientamento, ormai consolidato nei Tribunali italiani, applica il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla “clausola di salvaguardia” contenuta nella contrattazione nazionale economica del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto alla classe stipendiale 3-8 al solo personale a tempo indeterminato, riconoscendo così il diritto dei lavoratori a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, con condanna del Ministero a corrispondere i relativi arretrati.

Il ricorso è rivolto a personale docente e ATA immesso in ruolo a partire dall’a.s. 2011/2012 (anche con decorrenza giuridica 2010/2011) per ottenere il risarcimento del danno e il recupero delle somme perdute a causa della fusione dei primi due gradoni stipendiali in particolare a chi ancora non è destinatario del SECONDO SCATTO STIPENDIALE.

Il personale scolastico interessato può inviare la preadesione al ricorso compilando il modulo google ed inserendo la tipologia specifica di vertenza VERTENZE FLC CGIL 2023 - Moduli Google in questione oppure in alternativa inviando una indirizzo mail consulenzabonaddio@gmail.com, indicando il proprio recapito telefonico e indirizzo mail.

Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti FLC CGIL, salvo il pagamento delle spese di contributo unificato se dovute.


In base alle motivazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale è stata sancita l’illegittimità costituzionale del blocco stipendiale previsto dal DPR 122/2013, relativa all’anno solare 2013 è NECESSARIO INVIARE UNA DIFFIDA per il riconoscimento del servizio prestato nel corso dell’anno 2013, ai fini giuridici ed economici, con il relativo adeguamento della posizione retributiva stipendiale e le relative differenze stipendiali.  Il personale scolastico interessato può inviare la preadesione al ricorso compilando il modulo google ed inserendo la tipologia specifica di vertenza VERTENZE FLC CGIL 2023 - Moduli Google in questione oppure in alternativa inviando una indirizzo mail consulenzabonaddio@gmail.com, indicando il proprio recapito telefonico e indirizzo mail.


Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti FLC CGIL, salvo il pagamento delle spese di contributo unificato se dovute.

Si comunica che è possibile inviare le diffide anche nel 2024 recandosi nelle sedi con i consulenti addetti alla gestione legale

Attenzione attualmente la vertenza è ferma in quanto in numerosi tribunali è stata da circa un anno già rigettata. Si attendono notizie certe prima di procedere. 

Ultimo rigetto in appello Corte appello Milano negativa su punteggio ata SENTENZA N. 179/2024 N. R.G. 1240/2023 Appello Lavoro.

diffida anno 2013 (3).docx

 

La FLC CGIL  AREA VASTA  avvia una vertenza per tutto il personale ATA che, per effetto del passaggio da collaboratore scolastico a assistente amministrativo o tecnico, si è visto riconoscere solo parzialmente il servizio prestato come collaboratore scolastico.

Per gli interessati, si provvederà a verificare ed a quantificare il vantaggio anche economico che potrebbe derivare dal riconoscimento di tale diritto.

La FLC CGIL ha già ottenuto recenti pronunce in merito con conseguente collocazione dei lavoratori nel giusto scaglione stipendiale e con il pagamento delle differenze retributive.

Il ricorso così come anche la valutazione ed i conteggi che saranno elaborati,  è gratuito per gli iscritti.

Per chi volesse ricevere informazioni e conoscere i documenti necessari per consentire la valutazione ed il successivo avvio della vertenza, si chiede di scrivere al seguente indirizzo mail  consulenzabonaddio@gmail.com


Prima di procedere si deve essere in possesso dei decreti di ricostruzione di carriera sia di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico.


Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti FLC CGIL, salvo il pagamento delle spese di contributo unificato se dovute.




Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti FLC CGIL, salvo il pagamento delle spese di contributo unificato se dovute.





  Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti FLC CGIL, salvo il pagamento delle spese di contributo unificato se dovuto.


VERTENZA GRATUITA PER STABILIZZAZIONE-RISARCIMENTO DEL DANNO DOCENTI DI RELIGIONE

In data 13.01.2022 la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alla legittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica affermando la contrarietà della normativa vigente rispetto alla clausola 5 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.

Nello specifico, nella decisione sopra richiamata si afferma un principio ormai consolidato in base al quale «Non si può invece ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti che rientrano nella normale attività del settore dell’insegnamento. Come più volte statuito dalla Corte, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte a esigenze che, di fatto, hanno carattere non già provvisorio ma permanente e durevole non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, dal momento che un tale utilizzo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si scontra direttamente con la premessa sulla quale si fonda il suddetto accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios Públicos e Acciona Agua, C‑550/19, EU:C:2021:514, punto 62 e giurisprudenza ivi citata)».

Alla luce di tale pronuncia la FLC CGIL intende mettere a disposizione dei propri iscritti la tutela legale.

Il ricorso è rivolto ai docenti precari di religione cattolica che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato per almeno 36 mesi ed è finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno oltre al riconoscimento di tutti i diritti previsti dal CCNL per il personale di ruolo.

Per la proposizione del ricorso sarà necessario inviare una lettera di diffida all’Amministrazione entro 60 gg. dalla scadenza dell’ultimo contratto;

il fac-simile della diffida sarà messo a disposizione di coloro che aderiranno al ricorso compilando il modulo google si riceveranno tutte le indicazioni necessarie.


                                                  

Retribuzione Professionale Docente – DOCENTI

Compenso individuale accessorio – ATA

La Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso Individuale Accessorio devono essere corrisposti anche al personale con supplenze brevi e saltuarie.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione che confermando il principio della piena equiparazione tra lavoratori tempo determinato e indeterminato, ha decretato che la RPD e il CIA devono essere riconosciuti anche a coloro che hanno svolto le supplenze brevi.

Le nomine su posti di “organico Covid” sono supplenze brevi.

L’importo non corrisposto per la RDP è pari a 174,50 euro mensili

L’importo non corrisposto per il CIA è pari a 73,70 euro mensili per le Aree B/C (assistenti amministrativi e tecnici) e 66,90 euro per le aree A/As (collaboratori scolastici).

I docenti e gli ATA (sia precari che attualmente in ruolo) potranno agire davanti ai Tribunali del lavoro al fine di ottenere il pagamento di questa indennità mai corrisposta.

Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti FLC CGIL, salvo il pagamento delle spese di contributo unificato se dovute.


Assistenti amministrativi facenti funzioni di DSGA da oltre 36 mesi

Vertenza al Giudice del Lavoro per ottenere l’inquadramento nel profilo di DSGA degli assistenti amministrativi che per almeno tre anni abbiano ricoperto l’incarico di direttore su posti vacanti e disponibili.

Personale docente in servizio all’estero

Ricorso al Giudice del Lavoro finalizzato ad ottenere la corresponsione dell'indennità integrativa speciale.



 Vertenza  Riconoscimento per intero del pre-ruolo per i docenti e gli ATA di scuola statale che vantano un lungo pre-ruolo (superiore a 4 anni) riconosciuto solo parzialmente ai fini della ricostruzione di carriera. 

Le recenti sentenze favorevoli della Cassazione e l’interessamento in questo senso da parte di alcuni di voi ci consentono oggi di rilanciare e riproporre tale vertenza. La Corte di Cassazione infatti, con due distinte sentenze, è intervenuta in materia di riconoscimento del servizio pre ruolo sia in relazione al personale docente che ATA.

Teniamo a precisare che poiché la materia delle ricostruzioni di carriera è molto complessa, la convenienza ad avviare detta vertenza va valutata, conteggi alla mano, per ogni singolo caso al fine di evitare che importanti percorsi di riconoscimento legale di diritti negati rischino di chiudersi negativamente. 

I requisiti per l’accesso alla vertenza sono i seguenti:

–       essere iscritti alla FLC CGIL

–       essere docenti o ATA in ruolo in scuola statale e avere almeno 8 anni di pre-ruolo svolti in scuola statale;

–       avere una ricostruzione di carriera elaborata in data non anteriore al 15\02\2010.

 

        

Contributo Unificato

La normativa vigente prevede, per chi ha un nucleo familiare (come risultante dall’anagrafe) con reddito complessivo superiore a 34.481,46 euro lordi, il pagamento del “contributo unificato”. Nel caso di specie trattandosi di causa avente valore indeterminato il contributo unificato è pari ad  € 259,00 che verrà ripartito sull’intero gruppo di ricorrenti (massimo in numero di tre per causa) aventi le medesime caratteristiche. I docenti in possesso del requisito di cui sopra pagheranno solo una quota parte di tale contributo riproporzionata sulla base del numero dei ricorrenti. Ai docenti che hanno un reddito complessivo familiare inferiore a 34.481,46 euro lordi verrà fatta sottoscrivere apposita autocertificazione reddituale ai fini dell’esonero dal versamento del contributo unificato.

Come accedere alla vertenza

1)    Comunicare scrivendo a quanto prima il proprio interesse ad FLC CGIL di riferimento rispetto all’accesso alla vertenza e consegnare in tempi rapidi alla FLC la seguente documentazione in PDF:

a.     certificati di servizio;

b.     ricostruzione di carriera;

c.     tutti i contratti di lavoro attivati dalle prime supplenze all’immissione in ruolo.

Vi chiediamo di farci avere la documentazione sopra elencata in tempi rapidi, segnalandovi che dovremo elaborare conteggi piuttosto complessi e articolati.